L’articolo 47 bis del decreto presidente della repubblica 639/1970 stabilisce che si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e maturati dopo il 6 luglio 2011.

Se il pensionato è deceduto, l’INPS non può accreditare i ratei maturati e non riscossi sul conto corrente del pensionato. Sarebbe stata necessaria un esplicita richiesta degli eredi, con l’indicazione delle rispettive quote determinate dalla successione nonché degli IBAN su cui accreditare le rispettive spettanze.

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