Una volta che il datore di lavoro (terzo pignorato) avrà consegnato al creditore, che ha portato avanti l’azione esecutiva, il quinto del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante al debitore, quel pignoramento si estingue. Tuttavia, se il creditore, dopo l’assegnazione del 20% del TFR spettante al debitore, risulta ancora insoddisfatto, egli potrà azionare altre procedure per escutere quanto gli è dovuto.
Ma non si deve preoccupare più di tanto: se non c’è trippa per gatti, se cioè il debitore è nullatenente e disoccupato, le azioni esecutive nei suoi confronti si risolveranno in un nulla di fatto (pignoramento infruttuoso), con l’unico effetto indesiderato rappresentato dalla circostanza che le spese, anticipate dal creditore, andranno ad incrementare il debito residuo.
Ma tant’è: il creditore, nella fattispecie, per ottenere il rimborso a cui ha diritto, dovrà, comunque, pazientemente attendere che il soggetto da escutere vinca una lotteria, riceva un’eredità dal classico zio d’America o, più semplicemente, trovi un’occupazione di lavoro stabile. Le auguro, pertanto, che lei possa, quanto prima, tornare in condizioni economiche e patrimoniali tali da poter essere escussa.
Per il resto, lei, al momento, è un soggetto passivo e non ha bisogno di un avvocato. Al più rischia di dover leggere qualche raccomandata AR inviata dalla controparte oppure subire la scocciatura di essere contattata da un addetto al contact center di qualche società di recupero crediti.
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