Giovanni Napoletano

La questione da focalizzare è che, purtroppo, si pensa di poter dare disposizioni contrattuali ad un addetto al contact center che magari il giorno dopo non lavora più presso la struttura che eroga il servizio (il turnover è altissimo), oppure che nemmeno sa, in assenza di un minimo di affiancamento e addestramento (cosa normale di questi tempi), dove registrare digitalmente le disposizioni che gli sono state impartite.

Per esercitare il recesso da un servizio di fonia o adsl, al massimo, si scarica il modulo dal sito del fornitore, se questo può aiutare, ma poi lo si sottoscrive e lo si invia (rigorosamente in piego per evitare che ci dicano poi che la busta era vuota) con raccomandata AR. Così si procede anche per attivare un servizio. Verba (et oris tabulas scripto) volant, scripta manent!

Non importa adesso sapere se risponda al vero, o meno, che il diritto di recesso non possa essere esercitato da soggetto munito di delega. Per inciso, se la delega è correttamente formulata e specifica adeguatamente il mandato, il delegato può sottoscrivere qualsiasi contratto: tuttavia, naturalmente, il testo della delega deve essere pertinente e la sottoscrizione del delegante deve essere autenticata (in alcuni casi ci si accontenta anche dell’allegazione di una copia fronte retro del documento di identità). Se così non fosse i contratti e i recessi non esercitati dal soggetto titolato sarebbero più di quelli, altissimi, che già si registrano fisiologicamente in questo settore.

Lei ha messo in atto un’operazione di recesso dal recesso, attestata solo da una fantomatica registrazione con il vecchio operatore che avrebbe potuto essere utilizzata solo dalla controparte per opporla ad un suo eventuale diniego di averla impartita: ma sicuramente lei non può richiedere ed eccepire il contenuto della registrazione per provare il contrario e cioè lei ha impartito al vecchio operatore delle precise disposizioni che sono state disattese da quest’ultimo o non ritenute congrue e valide dal nuovo. Non ha dunque nessun documento che attesti che la comunicazione di ripensamento dal contratto stipulato con il nuovo operatore sia intervenuta in tempo utile (entro i fatidici 14 giorni), o che la procedura sia stata viziata da negligenza dell’operatore uscente e/o da malafede di quello subentrante.

E, dunque, lei è obbligato a pagare i costi di attivazione al nuovo operatore (perché il recesso per delega non può provarsi esserci stato entro i 14 giorni) e di disattivazione al vecchio e al nuovo operatore, dal momento che, il recesso è stato chiesto, in entrambi i casi, prima della scadenza minima biennale dei due contratti sottoscritti online.

Può evitare di corrispondere la pretesa a quello che doveva essere il nuovo operatore, consapevole, però, che poi qualche società di recupero crediti le romperà l’anima nei secoli dei secoli. Non le conviene, invece, eludere la pretesa del vecchio ed attuale operatore perchè potrebbe trovarsi, di punto in bianco, senza linea.


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