La trattativa a distanza e gli accordi circa le modalità di trasmissione della quietanza liberatoria (da creditore a debitore) e della somma pattuita per chiudere il contenzioso (da debitore e creditore) si basano sulla reciproca fiducia, che non può mancare fra i due contraenti.
L’alternativa è quella di stabilire un incontro di persona fra i due contraenti: il debitore porterà con sé un assegno circolare non trasferibile intestato alla società cessionaria, mentre la controparte esibirà (consegnandone copia) delega a trattare, documento di identità, nonché attestazione dell’intervenuta cessione del credito a favore del soggetto giuridico con cui si sta transando a saldo stralcio e apporrà in loco la firma alla quietanza liberatoria redatta su carta intestata della cessionaria legittimata a riscuotere. Della serie, per capirci, se tu pagare moneta vedere cammello, se tu non pagare moneta non vedere cammello.
L’articolo 1236 del codice civile dispone, poi, che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.
Raccomandiamo sempre al debitore, per evitare spiacevoli sorprese, come quella di vedersi recapitare ulteriori richieste in denaro per il debito residuo o restare segnalato in centrale rischi per la debenza dello stesso, l’esigenza di far dichiarare esplicitamente, nella quietanza liberatoria, la rinuncia del creditore, ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile, alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto.
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