Marzia Ciunfrini

Non credo assolutamente possano verificarsi le circostanze che lei paventa, soprattutto se ha tenuto traccia delle comunicazioni intercorse con il gestore di zona della distribuzione di metano.

Ad ogni modo, quello a cui potrebbe andare incontro, nel peggiore dei casi, è la contestazione di fruizione indebita di gas, ma non di furto.

Nella fattispecie qui riferita, lei potrebbe, solo per fare un esempio, aver preso possesso di un immobile precedentemente locato ad una Pubblica Amministrazione (a servizio di una mensa comunale) che, cessato il contratto di locazione (non si tratta di un caso infrequente) non avesse effettuato il recesso dal contratto di fornitura di gas. Si tratterebbe allora di indebita fruizione di gas, contestazione attivabile, peraltro solo su denuncia di chi avesse pagato la fornitura al suo posto (le amministrazioni pubbliche, il più delle volte, nemmeno sanno dove, quanto e perchè pagano, mentre un privato cittadino si accorgerebbe degli addebiti in assenza di consumi).

Se, invece, ci fosse stata una evidente manomissione al contatore dei consumi (precedentemente sigillato), oppure il prelievo fosse stato effettuato attraverso l’inserimento abusivo di condutture nella rete di distribuzione (ipotesi pressoché impossibile qualora la rete di distribuzione risultasse monitorata per rilevare cali di pressione), per mezzo di un impianto rilevabile icto oculi, solo in tale fattispecie, lei sarebbe inevitabilmente reo di un furto di gas metano con tutte le aggravanti contestabili (articolo 624 del codice penale – un anno di reclusione e 200 euro di multa, in media).


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