Giovanni Napoletano

Sul piano strettamente personale, non per contestare il suo legittimo stato d’animo, ma giusto perché ha accennato al problema, chiamando indirettamente in causa il mio orgoglio di debitore impenitente, posso dire che anche io sono oberato dai debiti, ma cammino comunque a testa alta e schiena dritta.

Purtroppo, non ho, come lei, il vantaggio di essere un pensionato con l’obbligo di assegno al mantenimento per l’ex coniuge: altrimenti non pagherei nemmeno l’ex coniuge e le rimborserei, invece, le spese legali per il pignoramento della mia pensione, talché, tenendo conto del minimo vitale impignorabile (articolo 545 del codice civile), alle banche e finanziarie creditrici non resterebbero che pochi spiccioli al mese da prelevare dal rateo INPS (e comunque, dopo il primo pignoramento, gli altri creditori ordinari dovrebbero attendere pazientemente l’integrale rimborso azionato).

Fatta questa necessaria premessa, va detto che la proposta di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri; e che, qualora i beni e i redditi del debitore non fossero sufficienti a garantire la fattibilità del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità. Occorre, cioè, un garante.

Inoltre, alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata anche una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi che deve contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

L’eventuale esdebitazione per i creditori insoddisfatti non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Non le serve un avvocato per presentare un piano del consumatore al tribunale, ma deve avvalersi di un organismo abilitato per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: potrebbe chiedere ad ADUSBEF qualche riferimento utile in quel di Genova.

In ogni caso, questo link consente di accedere al registro gestito dal Ministero della Giustizia dove è possibile reperire l’elenco degli organismi abilitati alla composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché tutti i dati di contatto, per ottenere adeguata assistenza nella presentazione di un’istanza di liberazione dai debiti presso il Tribunale territorialmente competente.

Un metodo alternativo finalizzato ad individuare gli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento locali è quello di digitare, avvalendosi del motore di ricerca Google, la chiave OCC seguita dalla città, paese, provincia o regione di interesse. Esempio: OCC ROMA.


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