Annapaola Ferri

Attesa la peculiarità della domanda, a cui si aggiungono dinamiche familiari dagli esiti non prevedibili, possiamo solo rilevare che il soggetto prevaricatore già al momento non ha alcun titolo per occupare a proprio uso esclusivo l’immobile caduto in successione.

Infatti, fino a quando non sarà stata perfezionata la dichiarazione di successione, ripartito fra i chiamati all’eredità il lascito del de cuius, accettata l’eredità, e trascritta la proprietà in quota nei pubblici registri immobiliari, suo fratello è solo un chiamato (non è un erede) candidato alla ripartizione pro quota di un immobile che risulta essere conferito ad una comunione ereditaria.

E, quantunque lo si volesse forzosamente definire proprietario in quota dell’immobile, l’articolo 832 del codice civile dispone che il proprietario ha diritto di godere e disporre della propria quota in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (non può disporre delle quote potenzialmente attribuibili agli altri comunisti).


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