Simonetta Folliero

L’articolo 1845 del codice civile parla, purtroppo, chiaro: se l’apertura di credito (affidamento in conto corrente o più semplicemente fido) è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, o, in mancanza, in quello di quindici giorni.

Lo stesso vale per la carta revolving il cui plafond altro non è che un fido, da cui l’altro contraente (la banca) può recedere con un preavviso di quindici giorni.

Tuttavia, le sue recriminazioni sulla circostanza di aver preso soldi sapendo che poteva ritornarli comodamente a rate ogni mese per l’importo stabilito (come ha sempre fatto) sono fondate e giustificate.

Ed infatti, i giudici della Corte di cassazione (sentenza 17291/2016) hanno stabilito che il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l’arbitrarietà del recesso ha l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti.

Ma quanto scritto, come spesso accade, vale praticamente zer,o dal momento che se uno non può rientrare dal fido non ha certamente la possibilità economica di intentare causa alla banca. Tuttavia, potrebbe presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per presentare il ricorso online può seguire le istruzioni riportate qui.

Condizione necessaria per presentare ricorso all’ABF è, tuttavia, l’avere inoltrato un reclamo scritto, via raccomandata AR, alla banca, lamentando di aver preso i soldi sapendo che poteva ritornarli comodamente a rate ogni mese per l’importo stabilito (come ha sempre fatto) e di vedersi improvvisamente opporre un recesso, anche non avendo superato il limite dell’affidamento concesso. Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà rivolgersi direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (diritti di segreteria) che le saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

Venendo al problema il conto corrente in rosso, qualora non riuscisse ad appianare il contenzioso con la banca e a recuperare i soldi per rientrare dai fido di conto corrente e carta revolving, sappia che può comunque procedere alla sua chiusura.

Infatti, proprio secondo i principi enunciati in più occasioni dall’Arbitro Bancario Finanziario (fra le tante decisioni, la 689/2015) il cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, attraverso un’apposita dichiarazione, da un contratto di conto corrente, senza penalità e senza spese, anche in presenza di un eventuale saldo debitore nel momento di esercizio del relativo diritto.

Se nel contratto di conto corrente non è stabilito un termine più breve, il diritto di recesso produce effetti dallo scadere del termine di 15 giorni previsto dall’articolo 1845, comma 3, del codice civile.

Il credito che rimarrà in sospeso potrà essere restituito tramite pignoramento del quinto dello stipendio, qualora la banca decidesse di agire giudizialmente, oppure nel caso in cui la banca optasse per la cessione del credito (come generalmente accade), raggiungendo un accordo a saldo stralcio dilazionato, più in là nel tempo, con la società cessionaria.


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