Il problema è tutto endofamiliare: partendo dal presupposto, basato su esperienze di vita vissuta, che il perfettissimo e profondo legame affettivo che lega due fratelli oggi, potrebbe degenerare in un conflitto giudiziale domani.
Le liberalità attuate a mezzo di trasferimento di titoli di credito, oppure tramite assegno o bonifico bancario costituiscono donazioni dirette.
Per la validità delle donazioni dirette è richiesta la stipula di un atto pubblico fra donante e donatario, salvo che ricorra l’ipotesi di una attribuzione patrimoniale di modico valore.
La donazione diretta di valore non modico, che non sia perfezionata attraverso un atto pubblico notarile (alla presenza di due testimoni), è suscettibile di annullamento per vizio di forma su domanda giudiziale di un erede del disponente (nella fattispecie, l’altro fratello).
Peraltro, la donazione diretta di valore non modico perfezionata attraverso un atto pubblico notarile (alla presenza di due testimoni) può essere oggetto di azione giudiziale di riduzione da parte del legittimario leso (nella fattispecie, l’altro fratello) erede del disponente.
Morale della favola, il donatario non avrà mai la certezza di poter conservare indenne la donazione ricevuta.
Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.