La pensione è pignorabile solo par la parte che eccede il minimo vitale, equiparato alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà.

A partire da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro, erogato in tredici ratei esenti da tassazione IRPEF.

Il minimo vitale risulterà pertanto pari a circa 680 euro.

Se il debitore percepisce una pensione netta di mille euro, solo 320 euro (importo pensione – minimo vitale) potranno essere pignorati.

Il quinto (la quinta parte) o il 20% di una qualsiasi quantità sono la stessa cosa. Il quinto (o il 20%) di 100 è 20.

Il quinto (o il 20%) di 320 euro (parte della pensione di mille euro che eccede il minimo vitale) è uguale a 64 euro.

Concludendo: al debitore pensionato che percepisce una pensione netta di mille euro verranno trattenuti, per pignoramento, 64 euro.

Venendo alla seconda domanda, i debiti si distinguono in tre grandi tipologie: ordinari, assunti nei confronti di banche e finanziarie per prestiti concessi nonché verso privati per sentenza relativa a risarcimento danni, per esempio; esattoriali, assunti nei confronti della Pubblica Amministrazione (per i quali agiva Equitalia e adesso Agenzia delle Entrate Riscossione) per tributi erariali, tributi locali e sanzioni amministrative non pagati o pagati in misura insufficiente; alimentari, assunti verso il coniuge separato o divorziato, i figli o più in generale familiari che versano in stato di indigenza.

Ebbene, per ciascuna tipologia di debiti, sulla pensione può insistere uno, ed un solo pignoramento: in pratica, qualora andasse proprio male un pensionato debitore può vedere concorrere, sulla propria pensione un pignoramento per debiti ordinari, uno per debiti esattoriali, uno per debiti alimentari.

Per ciascun pignoramento riconducibile a debiti ordinari o esattoriali il massimo assegnabile al creditore procedente è il 20% (o il quinto) della parte eccedente il minimo vitale della pensione.

Per debiti alimentari la percentuale della pensione eccedente il minimo vitale assegnabile al creditore procedente viene stabilita dal Presidente del tribunale.

Infine, la somma dei pignoramenti concorrenti sulla stessa pensione non può mai risultare maggiore della metà della pensione.

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