Tullio Solinas

Secondo il codice civile (articolo 2471) la partecipazione in una società a responsabilità limitata può formare oggetto di espropriazione: il pignoramento si esegue mediante notifica al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese.

L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all’asta; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Se presta anche attività da lavoro dipendente presso queste società, il concessionario (Agenzia Delle Entrate Riscossione – ex Equitalia) potrebbe anche accontentarsi di pignorare una quota della retribuzione (il 10% per busta paga fino a 2.500 euro).

Comunque, meglio se il titolare delle quote delle due srl forse un terzo fiduciario non debitore.


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