Giovanni Napoletano

Per quanto riguarda le controversie in merito alla fatturazione idrica, la comune bolletta dell’acqua, la conciliazione presso l’Arera è facoltativa, diversamente per quanto accade per i settori dell’energia elettrica e gas, dove la procedura è obbligatoria dal 2017.

Dunque, l’utente che ha inviato un reclamo al proprio gestore/fornitore di acqua, senza risposta o con risposta insoddisfacente, può accedere alla conciliazione per cercare di risolvere “amichevolmente” il problema, affidandosi all’Autorità garante nazionale.

Come in ambito energia elettrica e gas, per tentare la conciliazione in caso di mancata risposta devono essere passati 50 giorni dall’invio del reclamo.

La procedura per le utenze idriche è simile a quella per le utenze gas ed elettricità, tranne per l’importante differenza, già accennata, che non sussiste obbligo: insomma, lo svolgimento della conciliazione non è condizione necessaria per poter intentare una causa davanti al Giudice.

La domanda di conciliazione si presenta telematicamente oppure, per i clienti domestici che non si avvalgono di un delegato, per posta o per fax, fermo lo svolgimento via web.

Una volta ricevuta la domanda, il servizio di conciliazione ne verifica l’ammissibilità e comunica per via telematica entro 7 giorni l’avvio della procedura alle parti coinvolte, comunicando anche la data del primo incontro che deve essere fissato tra il decimo e il trentesimo giorno successivi.

Alla fine viene redatto un verbale che attesta l’esito, con efficacia transattiva (non esecutiva).

La durata media dell’intera procedura è di 45 giorni.

Il servizio è gratuito e iscritto all’elenco degli organismi ADR della Commissione europea.


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