Per rispondere alla sua domanda va fatta una premessa: per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, e la successiva sospensione della patente, la sanzione accessoria varia a secondo di quale tasso alcolemico venga riscontrato con l’alcoltest.
L’articolo 186 del codice della strada, infatti, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 a euro 2.127, in caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Poi, con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), con conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
Infine, con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Sempre l’articolo 186 cds, però, al comma 8, prevede che
Al comma 9, inoltre, è previsto che
In realtà, questo principio non veniva quasi mai applicato, e la patente veniva sospesa sempre, immediatamente, anche nei casi di tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 g/l.
Ma, per fortuna, a chiarire il quadro normativo è intervenuta la Cassazione.
I giudici del Palazzaccio, infatti, con ordinanza 9539/18, hanno chiarito che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
E ancora, proseguono gli Ermellini, conseguenza di ciò, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Pertanto, detto in termini semplici, quando viene accertata la guida in stato di ebbrezza vanno fatte alcune differenze.