Come noto, il conguaglio è il conteggio della parte mancante o eccedente rispetto ad una somma dovuta poiché sempre più spesso le bollette vengono fatturate sulla base dei consumi presunti e l’importo che viene pagato non si riferisce ai consumi effettivi ma a quelli stimati: a fine anno, una volta effettuata la lettura dei consumi reali, arriva una bolletta di conguaglio in cui è specificato se sarà il fornitore a restituire una somma pagata in eccedenza rispetto ai reali consumi, oppure (più frequente) pagare i consumi mancanti.
il fenomeno delle super bollette e dei conguagli è una delle problematiche più frequenti, e più fastidiose per i consumatori: è dovuto principalmente, da un lato, ai blocchi di fatturazione che possono riguardare i sistemi di alcune grandi aziende del settore e, dall’altro, dalle difficoltà, dai ritardi e dagli errori di comunicazione tra i distributori locali (i soggetti che si occupano della gestione dei contatori e delle reti di elettricità, gas e acqua) e i venditori (i soggetti che fatturano i consumi e ci inviano a casa le bollette).
Il settore gas è quello che risente maggiormente del fenomeno non essendo ancora molto diffusi i contatori elettronici telegestiti (in grado di comunicare automaticamente i consumi) che i distributori installeranno da qui in avanti.
E’ possibile, quindi, che, a seguito di una autolettura comunicata dal cliente o della rilevazione della lettura da parte del distributore locale o a seguito del cambio del misuratore, vengano emessi maxi conguagli che vanno a fatturare tutti i consumi non precedentemente addebitati.
Comunque, nel caso di ricezione di una maxi bolletta o di un conguaglio è fondamentale attivare il prima possibile le azioni di tutela formali per:
Inoltre, è bene sapere che per quanto riguarda il gas, ad esempio, per contratti in maggior tutela (chi non ha scelto una fornitura in mercato libero) con consumi annuali inferiori a 500 smc, la lettura deve essere effettuata una volta l’anno, e l’intervallo tra due letture consecutive non può essere inferiore a 6 mesi o superiore a 13 mesi.
Vi è una sola eccezione a questa regola, ovvero quando il distributore dimostra di non aver potuto effettuare la lettura periodica in quanto il contatore era inaccessibile (ad es., perché situato all’interno dell’abitazione e l’utente era assente).
L’utente ha inoltre il diritto di ricevere periodicamente le bollette dei consumi di energia elettrica.
In più, l’utente in maggior tutela ha diritto a fatture quadrimestrali se ha consumi annuali inferiori a 500 smc, e fatture trimestrali se ha consumi annuali tra 500 e 5000 smc ha invece diritto a fatture trimestrali, mentre l’utente del mercato libero dovrà fare riferimento al contratto per conoscere la periodicità.