In generale, attualmente, i prodotti assicurativi assolvono più a funzione di investimento di capitali che alla funzione di una tutela previdenziale e conseguentemente sono pignorabili. La questione, tuttavia, è articolata e complessa e, sul tema, la giurisprudenza non è univoca, come si può evincere dalla lettura dei paragrafi seguenti. Ci occuperemo, di polizze di risparmio assicurativo intese come polizze vita, riscattabili, qualora non si verifichi premorienza, esclusivamente nel momento in cui viene raggiunta l’età pensionabile dell’assicurato: le uniche per le quali può essere riconosciuta, a certe condizioni, l’impignorabilità.
In teoria tutte le polizze di risparmio assicurativo sarebbero insequestrabili o impignorabili, almeno stando a quanto previsto dall’articolo 1923 del codice civile Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Sull’argomento la Cassazione è ritornata con una sentenza a Sezioni Unite (31/3/2008, numero 8271) con la quale – sconfessando il precedente orientamento – ha sancito che il divieto di pignorabilità di cui al citato articolo 1923 del codice civile non riguarderebbe le sole somme assicurate ma anche quelle dovute dall’assicuratore a titolo di valore di riscatto delle polizze vita.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno stabilito la impignorabilità ed insequestrabilità ex articolo 1923 del codice civile delle polizze di risparmio assicurativo considerata “la funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita – quale forma di assicurazione privata (pur nelle possibili sue varie modulazioni negoziali), maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali – non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento” (e, quindi, estensibile anche a quanto eventualmente percepito dalla parte assicurata a titolo di riscatto).
Come se non bastasse, con la Sentenza numero 1107/10 del 11/6/2010, il Tribunale di Parma ha ritenuto inapplicabile alle polizze di risparmio assicurativo del tipo “due linked life policies” il divieto di pignorabilità di cui all’articolo 1923 del codice civile, attesa la natura esclusivamente finanziaria delle stesse, in quanto non apparivano preordinate a soddisfare bisogni di natura previdenziale, cioè i bisogni “legati all’età post lavorativa o derivanti dall’evento morte di colui che percepisce reddito dei quali anche altri si avvalga”.
Segnatamente, il Tribunale di Parma ha valorizzato i seguenti elementi nel ritenere che, nel caso di specie, le polizze di risparmio assicurativo del tipo “due linked life policies” costituissero dei veri e propri contratti di finanziamento (con conseguente, ritenuta, inapplicabilità del citato articolo 1923 del codice civile, che, come noto, costituisce una deroga all’articolo 2740 del codice civile):