Una volta scaduto il termine di presentazione, come nella fattispecie, l’assegno non è più protestabile in caso di mancato pagamento per ordine di revoca disposto alla banca dal traente (colui che ha emesso l’assegno).
Il termine di presentazione di un assegno è così articolato:
La legge, infatti, stabilisce che l’ordine di non pagare l’importo facciale dell’assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione.
La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell’affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l’assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso.
Tuttavia, in caso di mancato pagamento, l’assegno, anche non protestato, può essere utilizzato come titolo esecutivo e, quindi, il beneficiario può notificare il precetto, entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione, a chi ha emesso l’assegno (azione diretta).
Concludendo: lei deve bloccare l’assegno smarrito dal creditore, ma deve essere anche consapevole che se il creditore presenta all’incasso l’assegno che ha dichiarato smarrito e la banca non paga in seguito a ordine di revoca, il creditore potrà avviare azione esecutiva (precetto) nei suoi confronti entro sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento e successivamente procedere a riscossione coattiva (pignoramento stipendio, conto corrente).