Nessuna norma prevista dalla legge 3/2012 condizione l’esito della procedura di composizione delle crisi di sovraindebitamento e di esdebitazione a quello di un contenzioso giudiziale civile in corso, di cui il debitore è parte.
La procedura di cui alla legge 3/2012 non riabilita il debitore da eventuali protesti per assegni emessi senza copertura e, comunque, la costituzione di una società di capitali non è condizionata, direttamente, da una eventuale segnalazione del socio nel Registro Informatico dei Protesti (RIP).