Il coniuge separato superstite, anche se non gli è stato riconosciuto un assegno di mantenimento, ha sempre diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del pensionato.
il coniuge divorziato, invece, ha diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del pensionato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile e che non sia passato a nuove nozze.