Chi ha istituito forme di previdenza integrativa può riscuotere una rendita, Rita (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) anche 5 anni (o in alcuni casi 10), fino a raggiungere la pensione pubblica.
La RITA, infatti, è un sistema che consente di farsi liquidare a rate il capitale accumulato nei fondi della previdenza complementare, cioè i prodotti finanziari utilizzati solitamente durante la carriera per costruirsi pian piano una pensione integrativa privata, che affianca in vecchiaia quella pubblica dell’Inps.
Dunque, il lavoratore che accede alla Rita utilizza il capitale accumulato con i fondi previdenziali privati per avere una rendita anticipata per qualche anno, fino a che non matura i requisiti per il pensionamento ordinario.
Vediamo come funziona.
Prima di aver raggiunto questa soglia anagrafica, il lavoratore può farsi liquidare gradualmente in anticipo il capitale accumulato nei fondi della previdenza integrativa, convertendolo in una rendita temporanea.
Una volta computi i 66 anni e 7 mesi, lo stesso lavoratore inizierà a percepire la pensione pubblica erogata dall’Inps.
Il sistema di funzionamento della Rita somiglia molto a quello dell’Ape Volontaria, l’anticipo pensionistico introdotto dal governo Renzi nel 2016 e partito solo nel 2018.
Esistono però delle differenze sostanziali.
Con l’Ape volontaria il lavoratore ottiene un anticipo della pensione futura grazie a un prestito erogato da un istituto bancario (seppur attraverso l’Inps). Nel caso della Rita, invece, il lavoratore ottiene un anticipo di pensione ricorrendo a un capitale che già possiede, quello accumulato nei fondi pensionistici complementari.
Per quanto riguarda i requisiti, per accedere alla RITA bisogna possedere:
Da notare che la RITA gode di un regime fiscale agevolato.
Subirà una ritenuta del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il 15esimo di partecipazione al fondo, fino a un’aliquota minima del 9%.
Inoltre, la Rita consente, a differenza di altre forme di prestazione di previdenza complementare, di applicare l’aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l’applicazione della Rita anche se riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007 dove invece, per il Tfr o per la previdenza complementare, scatta la tassazione separata o ordinaria a partire dal 23%.