Quando si acquista un’autovettura usata c’è sempre il timore di scoprire, dopo averla comprata, difetti o malfunzionamenti che non erano emersi in fase di trattativa: in questi casi si parla genericamente di vizi occulti.

Si definisce occulto quel difetto del quale non si aveva conoscenza al momento dell’acquisto, e che non fosse facilmente rilevabile con l’ordinaria diligenza.

Più precisamente, l’articolo 1490 del Codice Civile, stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Inoltre, l’articolo 1491 del codice civile, chiarisce che la garanzia è dovuta nel caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Dunque, diciamo, in tutti questi casi c’è ampia tutela per i vizi occulti del bene.

Ma che succede se è stata firmata la “clausola vista e piaciuta?”

Si tratta di una nota inserita nei contratti di compravendita di auto usate con lo scopo di evitare che l’acquirente possa rivendicare diritti alla garanzia nei confronti del venditore.

Va detto, però, che questa clausola non ti concede la possibilità di contestare quei difetti individuabili a un esame visivo o riscontrabili facilmente, non certo quelli occulti.

Infatti, la Corte di Cassazione, con sentenza 21204/16, ha chiarito che il venditore di auto usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nello stato come vista e piaciuta, e ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.

Dunque, in parole povere, la clausola “visto e piaciuto” non implica rinuncia alla garanzia per vizi occulti.

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