Come noto, la costituzione di un condomino è una situazione che avviene di fatto, senza bisogno di atti formali, di delibere o di permessi: dal momento in cui i proprietari di un immobile diventano almeno due si forma automaticamente un condomino sulle parti comuni dell’edificio.
Comunque, la costituzione di un condomino non richiede necessariamente l’adozione di un regolamento e la nomina di un amministratore.
Se non c’è il regolamento di condominio, vengono applicate le norme del codice civile che regolano la materia e che disciplinano gli aspetti essenziali della vita di un edificio, la gestione delle parti comuni, gli usi che ne possono fare i vari condomini ecc.
Il problema però, avviene col fatto che, quando manca regolamento, non vengono approvate le tabelle millesimali per calcolare la ripartizione delle spese.
E dunque, come lei lamenta, che succede nel caso di una spesa onerosa, se uno o più condomini, giustamente, si rifiutano di pagare la stessa quota di un inquilino con appartamento di maggiore misura?
Ebbene, per le spese valgono sempre i millesimi, anche se manca la tabella.
Lo afferma la Corte di Cassazione, con ordinanza 4259/18.