Purtroppo, bisogna fare molta attenzione a chi si presta, o comunque si da modo di utilizzare, la propria autovettura: è, infatti, molto difficile che, in caso di contravvenzioni, si riesca a dimostrare che il mezzo è stato utilizzato senza consenso.

Già l’articolo 196 del codice della strada, in merito al principio di solidarietà, dispone che il proprietario del veicolo è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Inoltre, su questo tema, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 22318/14, chiarendo che il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell’art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà.

Dunque, in parole povere, per evitare sanzioni, dichiarare che il veicolo sia stato prestato senza la volontà del proprietario non basta, ma va provato. Ad esempio, si può fornire la dimostrazione dell’occultamento delle chiavi o di tutte le altre misure idonee alla volontà di non consentire l’utilizzo del mezzo.

Al contrario, come obbligato in solido si risponde delle sanzioni accessorie.

Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.