Sua madre, in quanto cointestataria del conto, può disporre per la metà delle disponibilità giacenti in conto corrente alla data del decesso. Pertanto, i bonifici e altre disposizioni a favore del figlio, disposte dalla genitrice, non implicano accettazione tacita dell’eredità. Paradossalmente, se il figlio accettasse l’eredità, potrebbe contestare alla madre le disposizioni eccedenti la convenzionale quota del 50%.

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