Per l’inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile auto nell’obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato, occorre distinguere tre ipotesi.
La prima eventualità é che, nonostante il ritardato adempimento, il massimale resti capiente.
La seconda eventualità é che il massimale, capiente all’epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento.
La terza eventualità è che il massimale già all’epoca del sinistro fosse incapiente.
Nel suo caso, a quanto ho capito, si tratta esclusivamente di un semplice ritardo all’indennizzo da parte della compagnia.
In tal caso, ovviamente, si applicheranno le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore, e l’assicuratore potrà andare incontro unicamente alle sanzioni amministrative di legge (articolo 315 codice delle assicurazioni).
In particolare: