L’incentivo di cui lei parla, è, praticamente, la possibilità di ottenere la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Dunque, se intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione dellà indennità di disoccupazione deve presentare all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
A tal fine, per inizio di attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa di cui alla legge 40/2007 (legge per lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese).
Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’auto imprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.
Da notare bene, che, i beneficiari di indennità di disoccupazione che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’auto imprenditorialità.
Per prendere piena coscienza dei requisiti per accedere al beneficio, le proponiamo la versione integrale della circolare INPS: