In merito all’espropriazione della casa tramite asta giudiziaria, tra normative poco chiare e leggende metropolitane, se ne sono dette e scritte tante: tant’è che è stata fatta molta confusione.
Tentiamo di spiegare la questione in termini sintetici e pratici.
Innanzitutto, va detto che con l’entrata in vigore del decreto banche, legge 59/2016, è trapelata la convinzione che per quanto riguarda il pignoramento immobiliare e la successiva espropriazione, venisse fissato il limite di massimo tre tentativi di vendita andati deserti, più un quarto a discrezione del giudice.
Bisogna però, fare un appunto.
L’articolo che è stato modificato dalla legge sopra citata è il 532 c.p.c. ed effettivamente leggendolo, avulso dal contesto, il testo sembra indicare che, dopo 6 mesi e un numero massimo di esperimenti, il giudice debba disporre la chiusura anticipata del processo.
Da nessuna parte, però, viene citata la formula esecuzione immobiliare.
Inoltre, il predetto articolo 532 parla di Vendita a mezzo di commissionario.
Cosa vuol dire?
Quello del commissionario, è il ruolo assegnato all’istituto di vendite giudiziarie a cui devono essere affidate le cose pignorate.
Il ruolo del commissionario (art. 533 cpc) è quello di assicurare agli interessati la possibilità di esaminare, anche in modalità telematica, le cose in vendita almeno 3 giorni prima della data fissata per l’asta e non può consegnare la cosa all’acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.
Ma un immobile non si può affidare (semplicemente perché non si può spostare) e quindi le pose poste in vendita sono necessariamente beni mobili.
A conferma di ciò l’articolo 532 nel codice di procedura civile è collocato nella sezione dell’espropriazione mobiliare presso il debitore.
Questo significa che una interpretazione corretta del codice porterebbe la normativa a disciplinare solo i casi di vendita di beni mobiliari del debitore, non potendo la stessa applicarsi alle vendite immobiliari.
Ecco, dunque, svelata l’origine di questo pasticcio.
Pertanto, non esiste un limite al numero infruttuoso di tentativi di vendita di un bene immobiliare?
In realtà si, ma a stabilire il limite è solo il giudice con l’estensione anticipata della procedura.