Cominciamo col ricordare che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prima del parto comprende i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto nonché gli eventuali periodi di interdizione anticipata disposti dall’azienda sanitaria locale (per gravidanza a rischio).
Inoltre, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dopo il parto comprende i 3 mesi successivi al parto e, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva.
In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta (parto prematuro o precoce), ai tre mesi dopo il parto si aggiungono i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro la lavoratrice percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione.
Lei dovrebbe rientrare, facendo due conti, nel primo caso, per cui la risposta è positiva.
Ora, va detto che l’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps tramite bonifico presso l’ufficio postale o accredito su conto corrente bancario o postale, secondo la modalità scelta nella domanda.
La domanda per l’indennità di maternità deve essere presentata all’Inps telematicamente (WEB, Call Center) o attraverso i CAF.
La domanda va inoltrata prima non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto.
Il certificato medico di gravidanza deve essere presentato in originale all’Inps, allo sportello oppure a mezzo raccomandata postale in busta chiusa.