Il Regio Decreto 1736/1933 (legge assegni) dispone, all’articolo 32, che l’assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se è pagabile in un altro comune dello Stato e che I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data di emissione.
Tuttavia l’articolo 35, sempre della legge assegni, dispone che l’eventuale ordine del traente di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.
Ma attenzione: l’articolo 35 della legge assegni deve essere letto nel senso che, scaduto il termine di presentazione, ove non sia stato revocato l’assegno, la banca può anche rifiutare, indipendentemente dall’esistenza della provvista, il pagamento del titolo. Peraltro, se la banca è a conoscenza della morte del titolare del conto corrente, è del tutto giustificato e improntato a principi di sana prudenza il rifiuto al pagamento di un assegno presentato ben oltre (due anni nella specie) i termini stabiliti dalla normativa vigente (Arbitro Bancario Finanziario, decisione 7407/2016).
Ed allora, il beneficiario può senz’altro presentare l’assegno all’incasso (non si tratta di azione illegittima, vietata o fraudolenta e non integra reato, se l’assegno non è contraffatto). Ma il beneficiario deve essere consapevole che la banca può, altrettanto legittimamente, opporre un rifiuto al pagamento sulla base dei motivi che seguono: