Paolo Rastelli

Può darsi si tratti di un errore, può darsi che la sentenza del giudice di pace a lei favorevole sia stata opposta dalla controparte e che la vicenda giudiziaria si sia trascinata per anni (con le notifiche a lei destinate perfezionate per compiuta giacenza) e, per questo, le spese di giustizia siano state liquidate solo nel 2015.

Ad ogni modo, il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.

Poiché i termini di prescrizione di una cartella esattoriale seguono quelli legati alla natura dell’importo iscritto a ruolo, si deduce che, laddove non siano specificamente fissati dei termini di decadenza per la notifica (come accade nel caso di tributi o di sanzioni amministrative) la prescrizione per una cartella esattoriale relativa a spese di giudizio è anch’essa decennale.

Comunque, con la sentenza che liquida le spese di giustizia ormai passata in giudicato e tempi di prescrizione così lunghi, un eventuale vizio di notifica comporterebbe solo nullità relativa (e dunque una nuova notifica) e non remissione del debito.

Pertanto, forse, varrebbe la pena di effettuare un accesso agli atti presso gli uffici di Agenzia Entrate Riscossione per capire se c’è stato errore o a quale pretesa sia riconducibile la cartella esattoriale in questione.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.