La responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto (quindi all’anno in corso ed a quello precedente).
Ciò poiché il codice civile dispone che chi subentra nei diritti di un condomino moroso è obbligato al pagamento dei contributi degli ultimi due anni.
Tale articolo si riferisce, in particolare, all’ipotesi in cui il venditore dell’appartamento risulti moroso nei confronti del condominio, e pone a carico dell’acquirente dell’immobile il pagamento dei contributi condominiali sia dell’anno in corso, sia di quello precedente, in regime di responsabilità solidale.
E’ anche quanto hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza 16975/2005.
Per cui, può opporsi esclusivamente al terzo anno di spese che l’amministratore le chiede: per gli altri due, niente da fare.