Chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell’erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto.
Praticamente, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti del defunto, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario.
Pertanto, nel caso in cui l’erede effettui alienazioni di beni ereditari senza l’autorizzazione del giudice, l’azione dei creditori del defunto, finalizzata ad accertare l’intervenuta decadenza dal beneficio dell’inventario, può essere promossa al compimento dell’atto non autorizzato.
Dunque, accettando con il beneficio d’inventario l’eredità, l’erede dovrà rispondere all’azione dei creditori con i beni iscritti nella successione.
In pratica, potete uscirne solo notificando ai creditori il rendiconto della vostra amministrazione riguardo ai beni inventariati, attestante che il loro valore è inferiore ai debiti del defunto. I creditori presenteranno istanza al giudice competente (del luogo dove è stata aperta la successione) affinché, ex articolo 500 del codice civile, venga fissato un termine entro il quale l’erede liquidi le attività ereditarie e soddisfi parzialmente i creditori.
Anche il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice determina la decadenza dal beneficio di inventario.