Giorgio Martini

Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura. In altre parole, il creditore può sostituirsi (surrogarsi) al proprio debitore per esperire azione giudiziale volta al ripristino della quota di legittima, lesa con il testamento (articolo 2900 del codice civile). E questo, già lo sapeva.

L’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie avviata dall’erede leso nella quota di legittima si prescrive nel termine di 10 anni dall’apertura della successione (articolo 2946 codice civile).

Il creditore accorto, a cui sono dovute cifre importanti, compie visure periodiche dei registri immobiliari per tutti i componenti della famiglia anagrafica del debitore. Questo perché, spesso, si verificano trasferimenti di proprietà endofamiliari che dissimulano donazioni.


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