Chi è sovraindebitato, anche con un solo creditore, può rivolgersi al tribunale perché riduca, con un proprio provvedimento, l’ammontare dei debiti: è quanto previsto dalla legge 3/2012.
Dunque, il consumatore/cittadino/debitore, grazie all’applicazione della suddetta norma, ha a disposizione tre opzioni per uscire dal tunnel del sovraindebitamento:
La procedura che più convenevole al suo caso è quella del piano del consumatore, dato che in tale caso non è necessario l’accordo con i creditori.
Più dettagliatamente, la normativa prevede la possibilità per i consumatori in difficoltà di rinegoziare i propri debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione del debito.
Il Piano va presentato al giudice e, se quest’ultimo lo approva, vengono sospese tutti i pignoramenti (quelli già in corso e quelli che devono partire). Così facendo, il cittadino può sperare di ripartire da zero, sanando completamente e soprattutto definitivamente i propri i debiti, senza doverli per forza ripagare interamente.
Per poter accedere al Piano del consumatore bisogna, comunque, aver contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.
Inoltre, altra condizione perché il cittadino possa fare richiesta è che i debiti siano così alti da non poterli risanare con il proprio patrimonio.
Il debito non deve essere colpa del consumatore, ma dipendere da cause a lui non imputabili. Sarà il giudice a fare questa valutazione.
Da notare bene che si può accedere al piano del consumatore una sola volta ogni 5 anni.
Dunque, ricapitolando, i requisiti per accedere al Piano del consumatore sono i seguenti:
Il primo passo è trovare un professionista abilitato (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, notai) o società di professionisti abilitati disposti ad assistere il consumatore in questa procedura.
Una volta trovato un professionista disponibile, il consumatore potrà fare istanza di nomina del professionista al Presidente del Tribunale del proprio luogo di residenza.
Dopodiché sarà il professionista a curare l’intero iter del procedimento.
Lo stesso dovrà redigere il piano del consumatore che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, con scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, con l’indicazione delle eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
Il piano può, inoltre, prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri (ad esempio, con la cessione di una parte dello stipendio).
Come alternativa al piano del consumatore, può attivare il procedimento di liquidazione del proprio patrimonio.
Tale procedimento coinvolge tutti i beni del debitore, ad eccezione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, degli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto, secondo l’apprezzamento del Giudice, occorra al mantenimento suo e della sua famiglia.
Non possono essere altresì liquidati coattivamente i proventi derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale, che i creditori conoscevano essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.