Una volta che il debito è stato iscritto a ruolo e il debitore non paga nei 60 giorni fissati dalla legge, che decorrono dalla data in cui gli è stata notificata una cartella esattoriale o un avviso di accertamento immediatamente esecutivo, l’unica arma in mano al creditore è quella di affidare la riscossione coattiva all’agenzia delle entrate-riscossione (Equitalia fino al 30 giugno 2017), che può agire con pignoramento dello stipendio (o della pensione) o di altri crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, con l’espropriazione immobiliare, del conto corrente e di altri beni intestati al debitore, oppure attraverso l’iscrizione di ipoteca e/o fermo amministrativo.

La persistente inadempienza del debitore rispetto alla somma dovuta, anche se negli anni essa cresce in ragione degli interessi legali applicati, nonchè a fronte di eventuali azioni esecutive infruttuose, non trasforma la sanzione amministrativa in sanzione penale.

Il debitore può commettere reato prima della formazione del debito iscritto a ruolo, quando pone in atto comportamenti specifici puniti dalla legge con sanzioni tributarie di tipo penale e non amministrativo. Ovvero nei casi di seguito elencati:

  • Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in caso di dichiarazione annuale omessa, se l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (soglia di punibilità). Si rischiano da 18 mesi a 4 anni di reclusione.
  • Per l’IVA, se l’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele) supera la soglia di 250 mila euro. La pena prevista varia dai 6 mesi a 2 anni di reclusione.
  • In riferimento all’IRPEF e all’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele), per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto in misura superiore a 150 mila euro. Il reato comporta una pena detentiva che varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di 24 mesi.
  • Per le dichiarazioni presentate, ma infedeli, di IVA e IRPEF (in pratica, quando sono stati riportati elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi superiori a quelli effettivi o addirittura inesistenti) la soglia di punibilità scatta se l’imposta evasa supera i 150 mila euro. La pena detentiva varia da 1 a 3 anni.

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