Carla Benvenuto

Non esiste una norma di legge che stabilisce dopo quante rate, pagate in ritardo o non pagate, la finanziaria emittente possa procedere alla revoca della carta revolving e a segnalare il nominativo nella Centrale rischi di Allarme Interbancaria; né quanto tempo ha a disposizione il debitore per regolarizzare la propria posizione, dopo che abbia ricevuto la comunicazione di preavviso.

Ciascuna finanziaria emittente può decidere, nel rispetto delle regole contrattuali, quando revocare la carta a causa di uno o più mancati o ritardati pagamenti.

La brutta notizia è che l’iscrizione nella CAI, per revoca dall’utilizzo di carta revolving (segmento carte di credito o segmento carter) dura due anni. Quella buona si sostanzia nella circostanza che, diversamente dagli assegni (dove il soggetto iscritto non può più utilizzare assegni per il periodo di 6 mesi), l’iscrizione alla CAI segmento carter ha valore soltanto informativo: pertanto, ciascuna finanziaria emittente può autonomamente decidere se rilasciare, o meno, un’altra carta revolving ad un soggetto già iscritto nella CAI segmento carter.


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