Qui si affronta esclusivamente una questione di cessione del debito, regolata nel nostro ordinamento dall’articolo 1273 del codice civile.
L’accollo del debito è un accordo bilaterale tra debitore originario (Caio) e terzo accollante (Giulio), efficace a prescindere dall’adesione del creditore (l’avvocato di Giulio). Se c’è adesione da parte del creditore, l’accordo nei suoi confronti diventa irrevocabile: cioè l’avvocato di Giulio dovrà escutere necessariamente Giulio per ottenere il rimborso del credito vantato nei confronti di Caio, il quale verrà liberato da ogni obbligo verso l’avvocato di Giulio.
Altrimenti, in caso di mancata adesione, l’avvocato di Giulio, per riscuotere il credito vantato nei confronti di Caio, potrà escutere sia Caio che Giulio, che diventeranno debitori solidali dell’avvocato di Giulio. In un tale scenario, qualora l’avvocato di Giulio riuscisse ad escutere Caio, quest’ultimo, stante l’accollo (interno) assunto da Giulio, potrebbe a sua volta procedere ad escutere Giulio.
Tutte le altre eventuali residue questioni resteranno confinate ai rapporti intercorrenti fra Caio e Giulio i quali, per regolarle senza dare adito ad ulteriori ambiguità, potranno stipulare scritture private notarili. Sulla base di tali contratti, in caso di inadempimento agli obblighi sottoscritti da una delle parti, l’altra potrà procedere, ottenuto un decreto ingiuntivo, a recuperare l’eventuale credito con le usuali procedure di riscossione coattiva.
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