L’atto di pignoramento notificato al debitore (nella fattispecie pignoramento del veicolo ex articolo 521 bis cpc) indipendentemente dal (presunto) esito infruttuoso della procedura esecutiva, costituisce, comunque, atto di interruzione dei termini di prescrizione del credito. I termini di prescrizione del diritto a riscuotere il credito azionato decorrono nuovamente dalla data di notifica dell’atto di pignoramento.
E’ irrilevante la circostanza della presunta infruttuosità della procedura esecutiva: l’atto di pignoramento del veicolo dovrebbe essere stato trascritto al Pubblico Registro Automobilistico, il che, in ogni caso, impedisce al debitore esecutato di trasferire la proprietà del bene (alienare o donare il veicolo).
Inoltre, non vanno confusi i termini (temporali) scaduti i quali il pignoramento diventa inefficace, in quanto infruttuoso; con i termini di decadenza entro i quali la Pubblica Amministrazione può avviare l’azione esecutiva nei confronti del debitore; e, ancora, con i termini di prescrizione del credito accertato con l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale non opposta.
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