Marzia Ciunfrini

L’intervento di un secondo creditore (munito di titolo esecutivo) nel procedimento da altri avviato, deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata dal giudice per l’assegnazione. Di conseguenza, gli interventi spiegati oltre tale limite temporale sono considerati tardivi.

L’udienza fissata dal giudice per l’assegnazione delle somme pignorate, infatti, rappresenta un momento del procedimento esecutivo assai rilevante, in quanto segna il momento preclusivo per l’intervento tempestivo di eventuali ulteriori creditori, finalizzato ad ottenere l’assegnazione pro quota.

E’ quanto dispone l’articolo 525 e seguenti del codice di procedura civile.


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