Annapaola Ferri

La presa visione di una comunicazione di avvenuta cessione del credito garantisce il debitore che sta pagando ad un soggetto legittimato a riscuotere, anche se diverso dal creditore originario che concesse il prestito non rimborsato.

La quietanza liberatoria serve ad evitare che altri possano successivamente pretendere il pagamento dello stesso credito; non sarebbe la prima volta che una società di recupero crediti cede ad altri i diritti di riscossione di una somma già escussa.

Con la quietanza liberatoria, decorsi 24 mesi dalla data in cui è avvenuto il pagamento, anche parziale, del dovuto, il debitore può chiedere ed ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi in cui fu, eventualmente, segnalato dal creditore originario.

Talvolta, il gestore della Centrale Rischi rifiuta la cancellazione perchè il rimborso è stato solo parziale. Per mettersi al riparo da accadimenti come quello a cui si è accennato, nella liberatoria bisogna sempre riportare una formula specifica del tipo: La società creditrice scrivente dichiara, inoltre, di voler rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236 del codice civile, alla differenza fra quanto originariamente dovuto dal debitore e quanto da quest’ultimo effettivamente versato.

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