Ludmilla Karadzic

Per il calcolo della quota pignorabile, la pensione va considerata al netto degli oneri fiscali, ma al lordo della eventuale cessione volontaria del quinto trattenuta direttamente dall’INPS, cessione che, praticamente, svolge un ruolo di attenuazione sul prelievo solo quando sulla stessa pensione insistono pignoramenti concorrenti promossi da creditori esattoriali (Equitalia o concessionari locali della riscossione), creditori ordinari (banche, privati e finanziarie) e creditori alimentari (coniugi divorziati o separati e figli non economicamente autosufficienti).

Non è questo il caso: riferendosi ai suoi conteggi va preso come corretto il calcolo che porta alla determinazione di una quota pignorabile di 622 euro (dando per buono l’importo di 678 euro come quello equivalente al minimo vitale, pari al massimo dell’assegno sociale aumentato della metà). Ne consegue che il creditore procedente riuscirà ad ottenere dalla sua pensione 124 euro/mese circa.


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