Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo, un assegno scoperto o una cambiale non onorata, una sentenza di risarcimento danni) entro un termine non minore di dieci giorni con l’avvertimento che, in caso di inadempimento, il creditore procederà a esecuzione forzata.
Prima della scadenza del termine sopra indicato, l’esecuzione forzata non può essere iniziata in quanto il pignoramento risulterebbe affetto da nullità che il debitore potrebbe far valere con l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile.
Ma, attenzione: il debitore inadempiente non può illudersi di poter dormire sonni tranquilli una volta decorsi i termini concessi per l’opposizione al decreto ingiuntivo e prima che venga notificato il precetto! Infatti, è pur vero che, secondo l’articolo 482 del codice civile, non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso prima che siano decorsi dieci giorni dalla notifica dello stesso.
Tuttavia, secondo il testo dello stesso articolo del codice civile, il presidente del tribunale, competente per l’esecuzione, può autorizzare l’esecuzione immediata se ritiene che il debitore possa, nel periodo dilatorio concesso per adempiere all’intimazione portata dal precetto, trasferire o comunque nascondere i suoi beni, impedendo al creditore di soddisfarsi su di essi.
Insomma, se il creditore è determinato ed il suo avvocato riesce a convincere il giudice che, ad esempio, la debitrice esecutata potrebbe svuotare il proprio conto corrente nel periodo concesso per il pagamento del debito, allora il creditore può ottenere l’autorizzazione a procedere immediatamente con il pignoramento presso la banca (il precetto con in calce l’autorizzazione del presidente del tribunale verrebbe notificato al debitore a giochi ormai compiuti).
Concludendo, nel caso prospettato dalla lettrice potrebbe anche accadere che, notificato il decreto ingiuntivo il 9 marzo, e decorsi i termini concessi per l’opposizione al decreto ingiuntivo, il debitore si ritrovi azzerato il saldo del proprio conto corrente quasi contemporaneamente alla notifica del precetto.
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