Va innanzitutto chiarito, giusto per comprendere il contesto di applicazione dell’azione revocatoria ordinaria, che l’istituto giuridico previsto dal codice civile all’articolo 2901 non elimina l’atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito. Non si produrrebbe un effetto restitutorio, poiché il bene non rientrerebbe più nel patrimonio del debitore, ma il creditore agente potrebbe promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all’atto dispositivo (registrato).
Concludendo, per quel che riguarda il caso in cui il debitore si fosse semplicemente spogliato di tutta la disponibilità dei propri conti correnti con bonifici effettuati a favore di parenti o di altri terzi, il creditore insoddisfatto ed informato dei singoli movimenti non potrebbe fare altro che rammaricarsi della propria intempestività nell’azione esecutiva.
Dal punto di vista fiscale, invece, l’Agenzia delle entrate potrebbe assoggettare le somme trasferite ad imposta sul reddito, ritenendole percepite da attività in nero, e potrebbe esigere il pagamento dell’imposta di donazione per ciascun singolo trasferimento.
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