Chiara Nicolai

Per quanto attiene il pignoramento per crediti di natura ordinaria, a meno che il creditore non abbia già in mano un titolo esecutivo (una sentenza di condanna al pagamento di un determinato importo, oppure un assegno scoperto o una cambiale non pagata alla scadenza), egli dovrà chiedere ed ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo che verrà comunque notificato al debitore.

Scaduti i termini per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo (quaranta giorni in genere) al debitore verrà notificato un atto di precetto, con l’avviso che scaduti tot giorni (almeno dieci, non più di 90) inizierà un’esecuzione forzata (mobiliare, immobiliare o presso terzi). Il debitore potrà sempre opporsi al precetto: tuttavia, sarà necessario che l’opposizione venga avviata entro 20 giorni dalla notifica, se essa concerne vizi formali del precetto.

Dopo questo iter il debitore dovrà aspettarsi, senza ulteriori avvisi di pagamento, l’eventuale pignoramento del conto corrente. La notifica del pignoramento, comunque, deve essere notificata sia alla banca che al debitore.

Importante è che sia chiaro che il giudice non concede il pignoramento di questo o quello, ma solo il titolo (esecutivo), con il quale, appunto, il creditore sceglierà quale azione esecutiva portare avanti: tipicamente il pignoramento di stipendio o pensione, il pignoramento presso la residenza del debitore, il pignoramento del conto corrente.

Può essere pignorata l’intera disponibilità in conto corrente: se il conto corrente è utilizzato per l’accredito della pensione o dello stipendio del titolare, allora il terzo pignorato deve lasciare al debitore un importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1.500 euro).

La procedura di pignoramento è la stessa, sia che si tratti di un conto corrente tradizionale o di un conto corrente online.


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