Giuseppe Pennuto

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione (aticolo 86 sul fermo di beni mobili registrati – legge 602/1973).

Secondo quanto riportato nella sentenza della Corte di cassazione 20301/08, il preavviso di fermo amministrativo non arreca alcuna menomazione al patrimonio del debitore, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia stato iscritto ai pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene (quindi, inclusa la vendita del veicolo).

Naturalmente, resta nella possibilità del creditore (Equitalia) la possibilità di esperire azione revocatoria dell’atto di vendita.


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