Perfettamente inutile contattare le finanziarie creditrici (del resto lei ha già acquisito sufficiente esperienza con i beneficiari degli assegni che resteranno insoluti, mi sembra). E’ naturale che il debitore non possa aspettarsi solidarietà dal creditore né, al momento, lei è in grado di offrire soluzioni di rimborso alternative, come un piano di rientro dilazionato e differito nel tempo.

Il creditore può comunicare, senza un preventivo consenso del debitore, solo attraverso i consueti canali messi a disposizione dal servizio postale (o via e-mail, se non ha esigenze di notifica), mentre le visite domiciliari devono essere preventivamente concordate. Per quanto attiene i contatti via telefono (o SMS) una volta che il debitore abbia chiaramente espresso la propria indisponibilità all’utilizzo del canale telefonico, il creditore (o chi per lui) deve attenersi a tale volontà per non incorrere nel reato di di molestia o disturbo alle persone.

In pratica, per porre fine alle continue, indesiderate e spesso offensive, telefonate degli addetti al recupero crediti, il debitore vessato può, fra l’altro, segnalare al Questore la società per cui tali soggetti operano. Eviterà così, come spesso accade, che qualcuno arrivi a contattare parenti ed amici del debitore per esercitare ulteriori pressioni psicologiche.

Inoltre, bisogna sapere che le società di recupero crediti devono consegnare alla Questura, territorialmente competente, copia conforme ed aggiornata dell’elenco degli operatori di cui si servono per svolgere la propria attività.

Pertanto, in occasione di eventuali visite domiciliari non concordate da parte di un operatore esattoriale di recupero crediti (visite che violano oltre misura il diritto alla privacy del debitore) nulla vieta di chiedere l’intervento della forza pubblica perché proceda ad identificare il soggetto molestatore e a verificare la sua inclusione nell’elenco degli operatori della società di recupero crediti per la quale egli asserisce di svolgere l’attività.

Insomma, il persistere di molestie al debitore messe in atto dagli addetti al recupero crediti, via telefono o attraverso visite domiciliari, dipende solo dal debitore che subisce senza reagire: per acquisire conoscenza delle tecniche di difesa disponibili noi possiamo solo invitarla a leggere gli articoli raccolti in questa sezione.

Infine va detto che, per poter effettuare un pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, è necessario che il creditore proceda per via giudiziali e, di una simile eventualità, lei riceverà notifica tempestiva. Peraltro, il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore è azione esecutiva assai poco efficace: il creditore vi ricorre solo quando, nella residenza o nel domicilio del debitore, è ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato) che siano facilmente liquidabili in una vendita all’asta e che consentano di recuperare almeno le spese necessarie per promuovere l’azione esecutiva.

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