L’INPS affida la riscossione coattiva dei propri debiti ad Equitalia: come noto, Equitalia ha forti limiti nel pignoramento dell’unica casa di proprietà e residenza del debitore.
In base alle ultime disposizioni legislative, l’agente della riscossione non può effettuare il pignoramento se l’immobile e’ l’unico di proprietà del debitore, se e’ adibito ad uso abitativo e se il debitore vi risiede anagraficamente.
Quindi il suggerimento immediato che ne discende è quello di non modificare la residenza anagrafica e tornare, in qualche modo, a vivere con la sua compagna e con suo figlio.
In questo modo Equitalia potrà solo iscrivere ipoteca sull’immobile (ed il problema della riscossione coattiva si porrà solo in caso di vendita).
Il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e’ azione esecutiva assai poco efficace: Equitalia vi ricorre solo, per quanto ci e’ dato conoscere, quando nella residenza o nel domicilio del debitore e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).
Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprieta’: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprieta’ del debitore stesso.
Si può, comunque, ovviare stipulando con un terzo un contratto di comodato da registrare all’Agenzia delle entrate che riguardi mobili, arredi, elettrodomestici presenti nella residenza del debitore.
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