Giuseppe Pennuto

Siamo in presenza di una cartella esattoriale per una contravvenzione al Codice della strada elevata da agenti della polizia stradale, ragion per cui l’ente per il quale Equitalia agisce è la Prefettura.

La cartella esattoriale fa riferimento all’atto presupposto che ha originato la pretesa (contravvenzione al Codice della strada secondo quanto previsto dalla legge 689/91 evidentemente non pagata): ciò è sufficiente in quanto il verbale di multa (che dovrebbe essere già stato notificato al trasgressore) va richiesto, con accesso agli atti, all’ente creditore che ha trasmesso il ruolo all’esattore, vale a dire la Prefettura.

Vengono poi analiticamente dettagliati le singole voci della pretesa: contravvenzione, recupero spese (rec.sp.), maggiorazioni semestrali (magg.) ovvero gli interessi che si pagano quando non si adempie per tempo al versamento della sanzione amministrativa.

A questo punto non resta altro da fare che richiedere alla Prefettura copia del verbale di multa nonché la documentazione attestante la corretta notifica del verbale (relata di notifica) per poi verificare i motivi della mancata consegna dell’atto al trasgressore, la possibile decadenza della possibilità di pretendere la riscossione in relazione alla data in cui è stata rilevata la presunta infrazione, ed eventualmente procedere per contestare la cartella esattoriale in ragione dell’eventuale accertata omessa notifica del verbale di multa (ex articolo 615 cpc).


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