Bisogna verificare se c’è stato un precedente avviso di accertamento notificato dalla Regione anche per compiuta giacenza (temporanea irreperibilità del destinatario). Per sincerarsene occorre recarsi presso gli uffici regionali preposti alla riscossione del bollo auto e chiedere, con accesso agli atti, copia delle ricevute dell’eventuale notifica dell’avviso di accertamento.

Solo dopo questa verifica sarà possibile, eventualmente, eccepire l’intervenuta prescrizione presentando ricorso alla commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. Tenendo conto che, in tema di bollo auto, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo (in pratica, per quel che la riguarda, entro il 31 dicembre 2013).

Oppure provando ad inoltrare un ricorso amministrativo in autotutela agli uffici regionali preposti alla riscossione del bollo auto, ma con la consapevolezza che tale azione non sospende i termini per il ricorso giudiziale nei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale: in pratica la Regione potrebbe opporre diniego all’istanza di sgravio o, addirittura, non rispondere alla sua richiesta entro i 60 giorni e lei non avrebbe piu’ la possibilità di presentare ricorso alla CTP.

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