Loredana Pavolini

Contattare il debitore presso l’azienda in cui lavora integra una evidente e grave violazione della privacy. La societa’ di recupero crediti ha uno, ed un solo modo legittimo, di interagire con il debitore: inviargli una raccomandata AR all’indirizzo attuale di residenza. Punto.

Lei e’ legittimato, pertanto a segnalare il caso all’Autorita’ per la tutela della privacy. Non solo, puo’ sporgere denuncia anche all’Autorita’ giudiziaria per molestie e stalking.

Ma c’e’ un modo ancora più efficace, se vuole, di punire chi crede di poter agire al di fuori delle regole. E’ necessario premettere che le derive comportamentali che l’hanno coinvolta non sono gradite, in primis, da chi e’ responsabile della societa’, in quanto segnalazioni da parte del debitore all’Autorita’ per la tutela della privacy o a quella giudiziaria potrebbero dare avvio ad ispezioni della Banca d’Italia e della Prefettura, con conseguenti sanzioni e/o il ritiro della licenza per poter operare nel settore del recupero crediti.

I funzionari che contattano, via telefono, il debitore presso il luogo di lavoro (ma non si fanno scrupolo di chiamare anche familiari ed amici) si comportano in questo modo perche’ ignorano quello cui potrebbero andare incontro qualora incontrassero un debitore consapevole dei propri diritti e non disposto a farsi vessare. Essi cercano di esercitare una pressione psicologica sul debitore, minacciando di far emergere la situazione debitoria al di fuori della sua sfera privata, nel caso specifico fra colleghi di lavoro, per costringerlo a pagare.

Nessuno li ha istruiti sulle regole da rispettare (tanto la responsabilita’ penale e’ personale) ed hanno come attenuante (che, tuttavia, non giustifica certi atteggiamenti invasivi) il fatto che sono malpagati e cercano, in ogni modo, di accrescere le proprie provvigioni con il recupero di quanto piu’ possibile.

Pertanto, basta scrivere una letterina, da inviare con raccomandata A/R, ai vertici della società di recupero crediti per la quale opera il soggetto che si è permesso di contattarla sul luogo di lavoro, indicando le generalita’ del debitore e il numero di pratica (il nome del reo non è necessario in quanto è possibile risalire dalla pratica a chi è stato chiamato a gestirla) descrivendo l’episodio, diffidando formalmente la società dal continuare a porre in atto atteggiamenti che violano la privacy e configurano reati di molestie e stalking e riservandosi di agire per il risarcimento danni.

E’ ora di porre un argine a queste pratiche scorrete di recupero crediti. Ma per farlo è necessaria la collaborazione dei debitori.


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