Direi che l’unica fonte normativa per quanto attiene il caso da lei esposto è proprio l’articolo 2952 del codice civile secondo il quale il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; e gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e’ verificato il fatto su cui il diritto si fonda.